Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
La clausola « non trasferibile » deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare, dell'assegno bancario « non trasferibile » e dell'assegno turistico.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa « all'ordine » è trasferibile mediante girata.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il vaglia cambiario, se l'Istituto ne sia richiesto, deve essere emesso con la clausola « non trasferibile » con gli effetti di cui all'art. 43.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola « non trasferibile » non si fa luogo ad ammortamento ma il prenditore ha diritto di ottenere a
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola « non trasferibile », non si fa luogo alla procedura
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola « non trasferibile » non si fa luogo alla procedura
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
L'assegno bancario emesso con la clausola « non trasferibile » non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
trasferibile e turistico.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi